sabato 31 marzo 2018

PRIVACY


  • I processi penali continuano ad essere pubblici ma nei mezzi di comunicazione di massa e sul web non si possono fare i nomi di imputati né dei condannati, tranne che nei casi in cui fare questi nomi sia di utilità pubblica.
  • Creazione di un nuovo prefisso telefonico nazionale per le chiamate pubblicitarie. Le telefonate pubblicitarie e a scopo di sondaggio possono chiamare solo da numeri che iniziano con questo prefisso. Obbligo per le compagnie telefoniche di dare ai clienti la possibilità di bloccare automaticamente le chiamate di questo tipo.
  • Ogni utente di telefonia mobile ha uno spazio web ospitato sul sito della compagnia telefonica in cui sono elencate tutte le aziende a cui ha fornito l'autorizzazione a chiamare il proprio numero per pubblicità. Per autorizzare un'azienda (che quindi oltrepasserà l'eventuale blocco generico della pubblicità anche se impostato) l'utente firma un modulo cartaceo o accetta sul suo sito con doppia verifica (email e SMS). A questo punto l'azienda invia all'utente una notifica del fatto che potrà ricevere pubblicità, specificando da quali numeri di telefono e di quali aziende, il cui numero e nome sono presenti nella pagina web della compagnia telefonica accessibile all'utente stesso. A tale pagina web sono presenti e visualizzabili anche i documenti (cartacei scansionati oppure i log nel caso in cui il consenso sia stato dato telematicamente) che dimostrano il fatto che l'utente ha dato il consenso. Sempre a tale pagina l'utente può cancellare il consenso; in caso di eliminazione del consenso questo può decadere subito o in tempi diversi a seconda delle condizioni contrattuali, ma in ogni caso entro 30 giorni.
  • [da perfezionare] Chi si è macchiato con un fluido corporeo di una persona ha diritto di sapere quali sono le eventuali patologie registrate all'ASL da cui è affetta quella persona e che in quell'episodio gli possono essere state trasmesse.
  • Né epatiti né HIV, né nessun'altra patologia infettiva abbisognano di particolari consensi per la diagnosi. Il personale sanitario di una clinica privata o di un ospedale hanno diritto di condizionare l'erogazione del loro servizio al consenso a praticare qualunque tipo di indagine sulla salute di un paziente.

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