venerdì 2 marzo 2018

INFORMAZIONE E TRASPARENZA

CONSULTAZIONE DEI DATI PUBBLICI

- Abbonamento gratuito alla newsletter della Gazzetta Ufficiale, della Cassazione e della Corte Costituzionale, che oltre a riportare le sentenze, le commenta con parole chiare e semplici.
- Creazione di un sito Internet riguardante la storia di tutte le persone che ricoprono incarichi pubblici: incarichi governativi statali, regionali, provinciali e comunali; le informazioni disponibili riguardano curriculum vitae, proprietà o partecipazioni aziendali, fatti di grande interesse economico e altri fatti di interesse pubblico, vicende giudiziarie e informazioni false diffuse pubblicamente.
- Disponibilità online gratuita di tutte le informazioni pubbliche riguardanti i cittadini, le aziende e le associazioni, ad es. certificato di residenza, dati della Camera di Commercio, dati del Pubblico Registro Automobilistico, casellari giudiziali, carte di tutti i processi penali tranne gli aspetti non rilevanti e lesivi della privacy delle persone non inquisite.

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

- Pubblicazione con aggiornamento annuale di un elenco di riviste scientifiche non predatorie, che chiunque potrà consultare (sappiamo che "non predatoria" non significa necessariamente "affidabile", dato che anche le riviste non predatorie a volte pubblicano studi mal condotti, ma è già qualcosa).

PUBBLICITÀ PROGRESSO

- Costante informazione sull'opportunità di fare o no un figlio a seconda delle possibilità economiche della famiglia e a seconda delle possibilità di welfare dello Stato

DECENZA ELETTORALE

- Multe per personaggi politici che, per fare campagna elettorale, fanno promesse palesemente irrealizzabili. Sul sito internet del partito, ogni promessa relativa al miglioramento di beni o servizi o agevolazioni economiche erogate ad aziende o cittadini da parte dello Stato deve essere accompagnata dalla spiegazione su come trovare la relativa copertura. Questa spiegazione deve avere una plausibilità matematica che deve passare il vaglio di una commissione. Lo stesso vale per le promesse relative a cambiamenti legislativi di grande impatto economico e logistico.

DIVULGAZIONE DI NOTIZIE

- Creazione di un manuale di corretta comunicazione giornalistica, disponibile gratuitamente online, alle cui regole tutti i giornalisti sono obbligati ad attenersi; tali regole sono finalizzate alla massima imparzialità, chiarezza e a una sintassi sobria e lineare (es. prima il soggetto, poi il predicato e poi la citazione: "Tizio ha detto...." e non "[frase]... è quanto afferma Tizio").
- Multe per chiunque diffonda con giornali, televisione o siti web informazioni false spacciandole per informazioni sicuramente vere. Previste aggravanti di dolo, palese intenzione di trarre un vantaggio elettorale e palese intenzione di provocare uno svantaggio di qualcun altro (in alcuni casi questo rientra nella fattispecie della diffamazione). La multa è maggiore se chi commette l'illecito lo fa scrivendo su una testata giornalistica, oppure semplicemente è un giornalista. L'illecito sussiste anche se chi scrive sta citando le parole di qualcun altro. Se le parole contenenti l'informazione falsa sono contestuali a un'intervista rilasciata da una persona, quest'ultima è passibile della stessa multa, mentre l'intervistatore non lo è se riportando l'intervista prende chiaramente le distanze da quanto affermato.
- Chiunque può denunciare in via telematica velocemente e comodamente l'esistenza di una pagina web o altro mass media recante una informazione falsa al Ministero delle Telecomunicazioni. Questo interviene tempestivamente verificando l'autenticità o falsità dell'informazione e provvede, in quest'ultimo caso, a oscurare la pagina, inviare la multa al suo gestore e comunicargli l'obbligo di rettifica con una pubblicazione che abbia la stessa visibilità della pagina contenente la notizia falsa.
- Multe per personaggi politici e giornalisti che contestano una decisione che un giudice, secondo legge vigente, era obbligato ad emettere palesemente, cioè senza possibilità di differente interpretazione della normativa (i politici e i giornalisti sono tenuti a conoscere la legge e se fanno disinformazione devono essere puniti).
- Giornali cartacei o online, radiogiornali e telegiornali o altri programi televisivi, se hanno parlato di un presunto colpevole di un qualche reato o comunque di una condotta disdicevole, qualora la notizia si riveli falsa o qualora la persona venga giudiata innocente o non completamente colpevole da un tribunale, sono obbligati a pubblicare una smentita o aggiornamento dedicando a tale notizia uguale spazio e uguale visibilità rispetto alla notizia precedente che ne minava la reputazione, tenuto conto della fascia oraria in TV e tenuto conto della visibilità grafica nel giornale.
- Obbligo di far parlare direttamente la persona e non di riassumerne il pensiero (informandolo preventivamente del n. di secondi a disposizione), oppure riportarne le parole testuali.
- Per la redazione di ogni telegiornare regionale RAI, obbligo di fare mensilmente il punto su situazione del funzionamento della sanità, della scuola e dell'operato delle forze dell'ordine, interrogando i dirigenti e i rappresentanti dei dipendenti, e obbligo di rendere gratuitamente disponibili online questi report.
- Decadimento dalla carica di direttore di una rete televisiva pubblica se per più di 3 volte in un anno si rileva in quella rete violazione della par condicio o altra grave scorrettezza nel modo di fare giornalismo.

Nessun commento:

Posta un commento